Interventi straordinari e di emergenza

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Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

ORDINANZA_PROVINCIALE_N_44_2015.pdf

ORDINANZA_SINDACALE_N_20_2015.pdf

Delibera_cc_n42_2013.pdf

Ordinanza_sindacale_n14_2014.pdf

PIANO_DI_EMERGENZA_COMUNITARIO_PROTEZIONE_CIVILE_estratto.zip

CAMPAGNA INFORMATIVA PROTEZIONE CIVILE: IO NON RISCHIO

PIANO DI EMERGENZA COMUNITARIO

Ultima modifica: 27 Ottobre 2022, 17:19